
Obblighi di firma digitale qualificata per amministratori: il divieto di delega dal 1° marzo 2025
- Giuseppe Levante
- 24 ago
- Tempo di lettura: 1 min
La firma digitale qualificata è uno strumento ormai imprescindibile per i notai, previsto e disciplinato dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dal Regolamento UE eIDAS. Si tratta di una modalità di sottoscrizione elettronica che assicura autenticità, integrità e non ripudiabilità dei documenti digitali, equiparando la firma digitale qualificata all’autografa ai sensi della normativa italiana ed europea.
Secondo il CAD, la firma elettronica avanzata, e ancor di più quella qualificata, garantisce che il firmatario sia identificato in modo univoco e che il documento non sia stato alterato dopo la firma.
In ambito notarile, l’obbligo di utilizzo della firma digitale ha trovato una forte spinta normativa con il Decreto Legislativo 110/2010, che ha introdotto la possibilità di stipulare atti pubblici informatici, rendendo così la firma digitale qualificata uno strumento obbligatorio per la professione.
Un cambiamento rilevante è entrato in vigore dal 1° marzo 2025: gli amministratori di società non possono più delegare ad altri, come commercialisti o intermediari, la firma digitale per documenti fondamentali quali il deposito dei bilanci, le comunicazioni al Registro delle Imprese e le denunce al REA. Tali adempimenti richiedono ora la firma digitale personale dell’amministratore, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza, la responsabilità diretta e l’affidabilità delle pratiche telematiche.
In definitiva, la combinazione del CAD e del regolamento eIDAS, unitamente alle novità normative del 2025, conferiscono alla firma digitale qualificata un ruolo chiave nel garantire l’effettiva trasparenza, stabilità e autorevolezza del sistema aziendale italiano.






Commenti