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Liceità dei patti coniugali pre‑separazione: Cassazione ord. 20415/2025 apre a nuova autonomia negoziale

L’ordinanza n. 20415 depositata il 21 luglio 2025 dalla Corte di Cassazione rappresenta un importante spartiacque nel diritto di famiglia italiano. In essa, la Suprema Corte ha affermato la liceità di un accordo stipulato tra marito e moglie, in vista di una possibile separazione, con il quale il marito si obbligava a restituire alla moglie le somme da lei anticipate per la ristrutturazione di una casa di sua proprietà, nonché per gli arredi. L’accordo fu sottoscritto con scrittura privata, prevedendo, in caso di separazione, l’obbligo di restituzione di un importo pari a 146.400 euro, comprensivo di mutuo e arredamento; in cambio, la moglie rinunciava ad alcuni beni, come l’arredamento della casa e un’imbarcazione.


La Cassazione ha considerato lecita tale pattuizione in quanto qualificata come contratto atipico, volto a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’articolo 1322 del Codice civile, sospensivamente condizionata all’evento della separazione coniugale. In tal modo, la separazione non appare come “causa” dell’accordo, bensì come elemento scatenante della sua efficacia.


La pronuncia, descritta da alcune fonti come una svolta storica, si inscrive in un più ampio filone giurisprudenziale di valorizzazione dell’autonomia negoziale privata dei coniugi, anche nella fase patologica della loro relazione. In passato, infatti, la Cassazione aveva sempre rigettato la validità di patti patrimoniali stipulati in vista della crisi familiare, considerandoli contrari all’ordine pubblico, in quanto tossici nel limitare diritti indisponibili, come l’assegno divorzile.


Tuttavia, l’ordinanza 20415, rispettando rigorosi criteri, segna un’apertura importante: riconosce la legittimità di quegli accordi che non mirano a comprimere diritti imprescindibili, bensì a ristabilire equità patrimoniale rispetto ad apporti economici antecedenti.


Nonostante la portata innovativa, la Cassazione ha tuttavia ribadito che rimangono vietati quegli accordi che incidono su diritti inderogabili, come il mantenimento o la tutela dei figli minori, che continueranno a essere sottoposti a verifica giudiziale nell’interesse dei minori stessi.


In definitiva, l’ordinanza n. 20415/2025 potrebbe segnare l’inizio di un percorso irreversibile che consente ai coniugi di regolare autonomamente e preventivamente aspetti patrimoniali, purché non compromettano diritti fondamentali e siano improntati a un equilibrato bilanciamento tra autonomia privata e tutela della famiglia.


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