Fideiussione e polizza decennale postuma anche per gli immobili ristrutturati.
- Giuseppe Levante
- 14 mar 2022
- Tempo di lettura: 2 min
La sentenza del 14 gennaio 2022 emessa dal Tribunale di Bergamo ha stabilito l'applicabilità della normativa relativa alla tutela degli acquirenti di immobili da costruire (Decreto Legislativo n.122/2005) anche agli interventi edilizi di ristrutturazione di immobili preesistenti, a condizione che si tratti di "interventi complessi, incidenti sugli aspetti tipologici, strutturali e formali del fabbricato, tali da determinare una vera e propria trasformazione dell'edificio preesistente".
Tale orientamento va di fatto a superare la posizione recentemente affermata da una parte della dottrina la quale, in esito all'introduzione della nuova normativa (modifiche apportate dal D.Lgs14/2019 al D.Lgs 122/2005) ha ritenuto che nel caso in esame le compagnie assicuratrici non avrebbero potuto rilasciare la polizza decennale postuma in quanto sarebbe stato impossibile verificare sin dall'inizio le modalità di esecuzione dei lavori edilizi. Più nel dettaglio tale dottrina faceva notare come il rilascio della polizza decennale postuma è di prassi condizionato alla stipula, sin dalla data di predisposizione iniziale del cantiere, della c.d. "polizza CAR (Contractor's All Risks), di modo che la compagnia sia messa nella condizione di verificare i lavori durante tutta la vita del cantiere. Affermato ciò, pertanto, si sosteneva che, stante il tenore dell'attuale normativa, ove non fosse possibile il rilascio della polizza decennale postuma, sarebbe del pari impossibile applicare la normativa in parola con riferimento alla sola fideiussione, ciò in quanto quest'ultima garantirebbe anche la puntuale consegna della polizza assicurativa decennale e la stessa può essere "sbloccata" se al fideiussore non viene consegnata copia dell'atto di trasferimento contenente la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa decennale e con l'attestazione della sua conformità al decreto ministeriale.
Tale ultimo orientamento, pertanto, riteneva che la normativa a tutela dell'acquirente dell'immobile da costruire fosse applicabile solo in caso di ristrutturazione comportante intervento di demolizione e ricostruzione.
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