La farmacia è in tutto e per tutto un'azienda e pertanto la sua circolazione segue di base tutte le regole che il codice civile stabilisce in tale ambito.
Ho già trattato l'argomento della cessione di azienda nell'ultimo mio post su questo blog, e quindi rinvio allo stesso per una maggiore esaustività.
In breve, secondo l’art. 2555 c.c., l’azienda è definita come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. In tal senso, il contratto di cessione di un’azienda-farmacia implica il trasferimento di un insieme eterogeneo di beni, diritti, obblighi e rapporti giuridici, che includono non solo beni materiali e immateriali, ma anche contratti, crediti, debiti e lavoratori:
• Trasferimento dei Crediti e dei Debiti: L’art. 2559 c.c. prevede che i crediti relativi all’azienda ceduta siano trasferiti al cessionario, che subentra automaticamente nella loro titolarità, salvo patto contrario. Per quanto riguarda i debiti, l’art. 2560 c.c. stabilisce che il cessionario è solidalmente responsabile con il cedente per i debiti aziendali risultanti dai libri contabili obbligatori, a meno che non venga pattuito diversamente e con il consenso dei creditori.
• Trasferimento dei Contratti: Ai sensi dell’art. 2558 c.c., il cessionario subentra automaticamente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, ad eccezione di quelli che hanno carattere personale o per i quali è prevista una clausola di incedibilità.
• Divieto di Concorrenza: L’art. 2557 c.c. impone al cedente un divieto di concorrenza della durata di cinque anni dalla cessione dell’azienda, finalizzato a proteggere l’avviamento e la clientela acquisiti dal cessionario.
• Trasferimento dei Lavoratori: L’art. 2112 c.c. garantisce la continuità del rapporto di lavoro in caso di cessione d’azienda, prevedendo che tutti i rapporti di lavoro passano automaticamente dal cedente al cessionario.
Fatta questa premessa generale, la circolazione di una farmacia può atteggiarsi in una duplice veste:
la cessione dell'azienda farmacia in senso stretto;
la cessione delle quote societarie della società che detiene l'azienda farmacia.
Con riferimento alla prima ipotesi, Il trasferimento di una farmacia è soggetto ad una condizione sospensiva, come stabilito dalla normativa vigente (L. 2 aprile 1968, n. 475, art. 12, comma 2). Questo significa che l’atto di cessione dell’azienda farmacia diventa efficace solo dopo che l’autorità competente (medico provinciale o regione, a seconda dei casi) ha riconosciuto la regolarità del trasferimento. Il trasferimento della farmacia, pertanto, dovrà essere oggetto di due atti notarili distinti: un primo atto sospensivamente condizionato ed un secondo atto ricognitivo dell'intervenuto avveramento o non avveramento della condizione. Sotto tale aspetto, è altamente consigliato per le parti di procedere al deposito del prezzo di cessione sul conto corrente dedicato del notaio rogante, onde consentire la certezza del pagamento in caso di avveramento della condizione sospensiva oppure il recupero delle somme in caso di mancato avveramento. Tale possibilità è ormai una realtà consolidata in esito a quanto disposto dalla legge n. 124/2017. Nel concetto di trasferimento della farmacia in senso stretto rientra anche il conferimento in società della medesima. Questa operazione viene posta in essere dal farmacista che esercita l'attività in forma individuale e vuole, per ragioni fiscali e/o organizzative, coninuarne la gestione in forma societaria. Anche in questo caso valgono le considerazioni sopra espresse in tema di condizione sospensiva, con l'ulteriore difficoltà di conciliarle con la copertura del capitale sociale, in particolare nelle società di capitali (generalmente s.r.l.). In questi casi, al fine di consentire la costituzione della società e la copertura del capitale sociale sottoscritto, si è soliti effettuare un doppio conferimento: da un lato il conferimento in denaro nella misura minima prevista dalla legge e dall'altro il conferimento dell'azienda. Contrattualmente può quindi essere utile condizionare risolutivamente il primo conferimento in caso di avveramento della condizione sospensiva che riguarda il secondo. Anche in questo caso sarà necessario stipulare un secondo atto ricognitivo al fine di comportare la corretta pubblicità nei registri camerali.
Con riferimento alla seconda ipotesi, invece, la cessione avviene di riflesso. Ad essere oggetto del contratto infatti non è la farmacia in sé ma la quota della società che la detiene. Questo comporta di fatto la non applicabiità alla fattispecie in esame della condizione sospensiva prevista in tema di cessione dell'esercizio, in quanto il soggetto che lo gestisce (la società) rimane immutato, essendo oggetto di variazione soltanto la compagine sociale.
Fermo restando quanto sopra, con la legge per la concorrenza del 2017 (L. 124/2017), è stata introdotta una significativa riforma nel settore delle farmacie, consentendo l’ingresso di investitori privi di abilitazione nel capitale delle società titolari di farmacie. Questo ha comportato l’eliminazione del limite di quattro farmacie per società, sostituendolo con un tetto del 20% delle farmacie esistenti su base regionale che una società può controllare. La normativa mantiene l’obbligo che la direzione della farmacia sia affidata a un farmacista abilitato, il quale è responsabile dell’attività. Inoltre, persistono numerose incompatibilità:
La prima incompatibilità ( 7, comma 2, L. n. 362/91) riguarda “qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica”.
La seconda ipotesi di incompatibilità ( 8, comma 1, lett. b) della L. n. 362/91) riguarda “la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia”.
Infine, sussiste incompatibilità ( 8, comma 1, lett. c) della L. n. 362/91) tra farmacista e “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”.
Inoltre la cessione della farmacia comporta una serie di limitazioni nella riacquisizione di altra farmacia, e precisamente, l'art. 12 della LEGGE 2 aprile 1968, n. 475, dispone:
al comma 4, che Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.;
al comma 7, che al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui al quarto comma. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un'altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l'acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto, ovvero abbia conseguito l'idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.
Fattori questi che devono indurre ad una attenta ponderazione soprattutto in operazioni di vendita e riacquisto di altra farmacia.
Infine, un breve cenno va fatto con riferimento al dispensario, ovvero una struttura farmaceutica secondaria destinata a garantire la copertura del servizio in aree non servite. Recentemente, il Consiglio di Stato ha stabilito che il dispensario può essere ceduto insieme alla farmacia principale, considerandolo parte integrante dell’azienda farmaceutica. Questa decisione chiarisce un aspetto importante del trasferimento delle farmacie, confermando che il dispensario segue le sorti dell’azienda principale a cui è legato. La materia, tuttavia, è comunque molto delicata e, pertanto, un contratto di cessione di farmacia che contempli anche la cessione di questa entità, dovrebbe prudenzialmente:
precisare la quota prezzo del dispensario;
stabilire, attraverso condizioni o clausole risolutive, la sorte del contratto (nel caso in cui il dispensario sia qualificato come elemento essenziale della contrattazione); ovvero la restitituzione delle somma di denaro corrispondente, in caso di mancato riconoscimento del trasferimento.
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