Quando in un testamento viene attribuito ad un soggetto la proprietà di un bene determinato si usa generalmente inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'istituto del legato.
Il legato è, appunto, un lascito determinato che non attribuisce al beneficiario la qualifica di erede ma di successore a titolo particolare.
Questo significa che il legatario, a differenza dell'erede, non avrà diritto ad una quota del patrimonio ereditario e non dovrà sopportare i debiti dell'eredità, salvo che il testatore gli abbia imposto ciò (comunque nei limiti del valore della cosa legata).
L'erede, viceversa, prosegue la personalità del de cuius e subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di quest'ultimo.
Esiste, tuttavia, il caso in cui un lascito di un bene determinato sia effettuato a titolo di istituzione di erede e non di legato.
L'ipotesi viene regolata dall'art.588 c.c. secondo il quale l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Suole definirsi, pertanto, institutio ex re certa quella disposizione testamentaria che, non contenendo espressamente una istituzione di erede, assegna beni determinati od un complesso di beni in funzione di quota del patrimonio.
Come si può intuire, le due figure in esame (institutio e legato) hanno in comune una caratteristica: in entrambe manca una espressa istituzione di erede.
Pertanto, alla luce di quanto affermato, l’assegnazione di beni determinati può in alcuni casi attribuire la qualifica di legatario ed in altri la qualifica di erede. Sorge, quindi, l’esigenza di stabilire dei criteri in base ai quali comprendere quando ricorra l'una o l’altra ipotesi.
Quanto agli elementi distintivi può, intanto, ravvisarsi che nella institutio ex re certa vi è un esplicito od implicito riferimento ad una quota del patrimonio (benché non espressa aritmeticamente). Sarà, pertanto, indubbiamente una institutio ex re certa una disposizione di tal genere: ”Attribuisco a Tizio, quale quota del mio patrimonio, la proprietà del fondo Tuscolano”.
Non dovrebbe rilevare, ai fini della distinzione in parola, invece, la circostanza che il lascito abbia, o meno, un elevato valore in proporzione all’intero asse ereditario.
Pare doversi condividere l’impostazione giurisprudenziale in base alla quale devono considerarsi come istituzioni ereditarie effettuate a mezzo di beni determinati: l’attribuzione di beni individuati per categorie o classi (attribuisco a Tizio tutti gli immobili di mia proprietà siti in Roma; attribuisco a Tizio tutti i miei beni mobili); o l’attribuzione di un bene immobile costituente l’intero patrimonio (attribuisco a Tizio il fondo Tuscolano, unico bene di cui sono proprietario).
In mancanza di questi elementi distintivi non pare esistere un criterio certo per distinguere le due figure e, pertanto, l’interprete dovrà decidere in base ad elementi oggettivi e soggettivi ricavando dal caso concreto la reale volontà del testatore.
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