L’art. 2 del D.lgs. 183/2021 ha recepito la direttiva europea 1151/2019 introducendo per la prima volta nel nostro ordinamento la possibilità di costituire con modalità esclusivamente telematiche società a responsabilità limitata.
Si tratta sostanzialmente della possibilità di effettuare un vero e proprio rogito notarile di costituzione di società senza recarsi materialmente presso lo studio del notaio incaricato utilizzando un sistema di audio/video conferenza.
L'ambiente di stipula è generato tramite la piattaforma unica del Notariato Italiano la quale consente di effettuare l'atto a distanza garantentendo la certezza dell'identificazione, dell'accertamento della volontà della parte e l'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio.
Per poter beneficiare di questa modalità di stipula a distanza è necessario che la parte sia dotata di una firma digitale.
Inoltre, qualora la stessa parte non sia già conosciuta al notaio, sarà necessario che essa sia dotata di una carta di identità elettronica o di un passaporto elettronico al fine di consentire al Pubblico Ufficiale di effettuare le opportune verifiche sull'identità.
Il capitale sociale della società dovrà essere preventivamente depositato presso il conto dedicato del notaio in modo da poter essere successivamente svincolato dallo stesso sul conto corrente della società.
Non sono invece ammessi per questa modalità di stipula i conferimenti in natura.
Tutti i notai italiani sono abilitati alla stipula di una srl online, ma la norma prevede che competente sia un notaio della regione ove almeno uno dei soci abbia la propria residenza o la sede legale.
Nel caso, invece, che tutti i soci siano residenti all'estero qualsiasi notaio italiano sarà competente a ricevere l'atto.
Infine, il notaio sarà competente, sulla base delle regole anzidette, solo se la sede della società viene stabilita in Italia, essendo in caso contrario competente la Pubblica Autorità del Paese dove la società stabilisce la sede.
Buongiorno,
tale forma di costituzione è ammessa anche in caso di:
1) costituenti persone giuridiche, che quindi interverranno in atto mediante i propri legali rappresentanti ?
2) intervento in atto mediante procura notarile, separatamente già rilasciata, mediante altro atto notarile in presenza ?
grazie
Eleonora Chiappini