Il recentissimo D.L. 25 maggio 2021, n. 73 prevede l’esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto della proprietà di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa”, o per il trasferimento o la costituzione di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa” a favore di soggetti che non abbiano compiuto nell’anno 36 anni di età e che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Parzialmente diversa la sorte di chi acquista da impresa: la norma infatti riconosce agli acquirenti un credito d'imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta all’impresa in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ma in ogni caso non dà luogo a rimborsi.
La norma, inoltre, estende l'agevolazione anche ai mutui disponendo l’esenzione dall’imposta sostitutiva, che sarebbe dovuta nella misura dello 0,25%, per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo relativi alle abitazioni prima casa. La sussistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali deve essere dichiarata dal mutuatario.
Le agevolazioni tuttavia non durano in eterno in quanto si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il 26 maggio 2021, fino al 30 giugno 2022.
Purtroppo a causa di recenti interpretazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate:
- in caso di acquisto non soggetto ad IVA in luogo delle suddette imposte saranno dovuti l'imposta di bollo forfettaria pari ad euro 230 e ed i tributi speciali pari ad euro 90;
- in caso di acquisto da parte di due soggetti, qualora i requisiti richiesti per usufruire delle agevolazioni siano soltanto in capo ad uno degli acquirenti, la tassazione relativa all'acquirente non avente i requisiti sarà quella ordinaria la quale si sommerà a quella agevolata di cui al precedente punto. In quest'ultimo caso quindi la tassazione risulterebbe in molti casi più onerosa rispetto a quella ordinaria con la semplice agevolazione prima casa.
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