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Cosa può autenticare il Segretario Comunale?

In capo al Segretario Comunale risiede una limitata ed eccezionale competenza alla stipula di atti pubblici ed all’autentica delle firme. Più precisamente, a seguito dell’introduzione dell’art.17 della L.15 maggio 1997, n.127 (c.d. Legge Bassanini) è stata prevista la competenza del Segretario Comunale a ricevere atti pubblici purché l’Ente ne sia parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali purché vi sia un interesse dell’Ente. Successivamente la norma suddetta è stata abrogata e sostituita dall’art.97 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, di identico tenore rispetto alla precedente.

Tracciato il perimetro della competenza del Segretario Comunale, occorre precisare che uno dei tipici atti soventemente richiesti al Segretario Comunale sono gli atti unilaterali d'obbligo in favore del Comune.

A tal riguardo si può pertanto affermare che un atto unilaterale d’obbligo (ad es. il classico vincolo a parcheggio od il vincolo volumetrico) in favore del Comune può essere oggetto di una scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da parte del Segretario Comunale, in quanto atto posto in essere nell’interesse dell’Ente. Non sarebbe possibile, invece, da parte del Segretario Comunale, stipulare il medesimo negozio giuridico nella forma dell’atto pubblico, a meno che l’Ente non si costituisca come parte del contratto che, pertanto, diventerebbe bilaterale.

Venendo alla pubblicità dell’atto unilaterale d’obbligo, occorre preliminarmente precisare che la trascrivibilità dell’atto costitutivo di vincolo è disciplinata dall’art. 2645 – quater ai sensi del quale: “Si devono trascrivere, se hanno ad oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche ad essi relative”.

Dal tenore letterale della norma citata si desume che la trascrizione è obbligatoria in quanto essa espressamente dispone che detti atti costituitivi di vincolo “Si devono trascrivere” .

La suddetta locuzione deve poi essere letta alla luce dell’art.2671 c.c. in base al quale il notaio od il pubblico ufficiale che ha ricevuto od autenticato l’atto soggetto a trascrizione ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni.


8 maggio 2020


Notaio Giuseppe Levante






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