ECOBONUS 2020: come ristrutturare casa senza spendere un euro!
- Giuseppe Levante
- 17 ago 2021
- Tempo di lettura: 3 min
Finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020, c.d. "Decreto Rilancio", il quale, tra le varie disposizioni contiene anche il tanto atteso
"Ecobonus" al 110%. Scopriamo di cosa si tratta.
In particolare, l'art. 119 del suddetto Decreto è intitolato "Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici".
In sostanza effettuando una ristrutturazione tesa a comportare un miglioramento della classe energetica dell'immobile od un adeguamento alle norme antisismiche, si potrà ottenere un credito nei confronti dello Stato pari al 110% del costo degli interventi.
Detto credito potrà, a scelta del contribuente, essere portato in detrazione sulla propria dichiarazione dei redditi, oppure essere ceduto alla ditta che ha curato i lavori di ristrutturazione in pagamento dell'effettuazione dei lavori medesimi. In quest'ultimo caso la ditta cessionaria del credito potrà ricevere un anticipo delle somme dagli Istituti di Credito ai quali spetterà ovviamente una percentuale sul valore dell'operazione; oppure, sempre la ditta, potrà sfruttare detto credito per compensare il pagamento di imposte nei confronti dello Stato.
Il bonus tuttavia ha dei limiti ben precisi: 30.000 euro nella generalità dei casi e 60.000 euro nel caso in cui l'intervento sia teso ad installare un cappotto termico.
Inoltre, il miglioramento energetico risultante dalla ristrutturazione deve comportare necessariamente l'aumento di ben due classi energetiche e detto aumento dovrà risultare da attestazione del tecnico a mezzo A.P.E. . Nel caso in cui l'immobile sia già in seconda classe, basterà che l'intervento comporti l'innalzamento alla prima.
Il bonus spetta:
alle persone fisiche titolari di un diritto reale sul bene immobile, ai condomini relativamente alle parti comuni, ed agli inquilini se muniti di contratto di comodato d'uso sull'immobile;
titolari di partita I.V.A. esercenti arti e professioni;
contribuenti con redditi di impresa;
associazioni tra professionisti;
enti pubblici e privati senza scopo di lucro.
Per quanto riguarda gli interventi effettuati da persone fisiche, gli stessi devono avvenire al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione; non fruiscono del maxi ecobonus, gli interventi su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
In materia di riqualificazione energetica, quelli indicati di seguito sono interventi agevolabili:
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontaliche interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, vale a dire il “cappotto termico” (spesa massima agevolabile: 60mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione (spesa massima: 30mila euro).
Il comma 2 dell'articolo 119 poi precisa che l'agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di riqualificazione energetica precedentemente elencati. In presenza di uno di questi interventi, l’aliquota del 110% spetta anche per tutti gli eventuali altri interventi di efficientamento energetico, come:
l’installazione di pannelli solari o di schermature solari,
la sostituzione degli infissi.
Detrazione del 110% anche per l’installazione diimpianti fotovoltaicie relativi sistemi di accumulo (anche non contestuale), a condizione che la stessa avvenga congiuntamente a uno degli interventi indicati in precedenza e che l’energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del Gse (spesa massima agevolabile: 48mila euro, con tetto di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale).
Per quanto riguarda il sismabonus, il presupposto principale per godere dell'agevolazione è che gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. In caso di cessione del corrispondente credito a un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza contro il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per quest’ultima prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lettera f-bis) spetta nella misura del 90%, anziché del 19.

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